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Unione Civile

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Per costituire un’unione civile è necessario essere persone dello stesso sesso, maggiori di età, capaci di agire, di stato libero, cittadini italiani o stranieri.

A chi è rivolto

Ai cittadini italiani o stranieri dello stesso sesso che desiderano costituire un’unione civile.

Descrizione

Premessa.

La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale.

Come fare

Le parti interessate devono rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile di un Comune da loro scelto liberamente, per chiedere di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile, attraverso la compilazione di un apposito modulo di richiesta.

Viene successivamente concordato con l’Ufficiale di Stato Civile un appuntamento, al quale dovranno presentarsi entrambi personalmente per manifestare la volontà di unirsi civilmente (è ammessa anche la possibilità di farsi rappresentare mediante procura), mediante la redazione di uno specifico processo verbale che sarà sottoscritto dalle parti unitamente all’Ufficiale di Stato Civile. Nei successivi trenta giorni spettano a quest’ultimo gli adempimenti per le verifiche previste, a conclusione delle quali sarà data comunicazione scritta ai due richiedenti che potranno ripresentarsi per formalizzare la costituzione nell’unione civile, entro i 180 giorni successivi.

Cosa serve

La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale.

Cosa si ottiene

Dichiarazione di costituzione dell’unione civile: iscrizione dell’atto di unione civile.

Nel giorno concordato, le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente di voler costituire l'unione civile all'Ufficiale di Stato Civile, il quale iscrive nell'apposito registro l'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, disponendo anche per le conseguenti annotazioni nei rispettivi atti di nascita. L’atto viene quindi trasmesso per la trascrizione ai comuni di residenza delle parti, se diversi da quello di costituzione dell’unione.

Possibilità di costituzione dell’unione civile fuori dalla casa comunale.

La costituzione dell’unione civile può essere effettuata anche al di fuori della Casa comunale, qualora una delle parti, per infermità o per altro comprovato impedimento, sia nell’impossibilità di presentarsi o in caso di  imminente pericolo di vita. L’impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico e di un pubblico ufficiale. La dichiarazione costitutiva deve essere resa alla presenza dell’Ufficiale di Stato Civile, di due testimoni e del Segretario comunale.

Mancata comparizione.

La  mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti, nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L’Ufficiale di Stato Civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.

Cognome dell’unione civile.

La coppia ha la facoltà di dichiarare di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i propri cognomi. La parte col cognome diverso potrà essere anteposta o posposta al proprio. Il cognome scelto NON comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione delle generalità e del codice fiscale. Il legislatore ha infatti escluso la valenza anagrafica del cognome comune scelto dalle parti dell’unione civile, escludendo la necessità di modificare la scheda anagrafica individuale, la quale rimane intestata alla stessa parte con il cognome posseduto prima della costituzione dell’unione (circolare M.I. n. 5 del 28.05.2019).

Scelta del regime patrimoniale.

All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni. Se i cittadini sono stranieri, potranno anche optare per l’applicazione del regime patrimoniale previsto dalla legge dello Stato estero prescelto, ai sensi della legge n. 218/1995

Diritti e doveri derivanti dall’unione civile.

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare, dall'unione civile discendono: l’obbligo di assistenza morale e materiale, l’obbligo di coabitazione, l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, l’obbligo di definizione in comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza. Nelle unioni civili non è previsto l’obbligo della fedeltà. I diritti spettanti alle parti dell’unione civile sono equiparabili a quelli spettanti ai coniugi nel matrimonio (diritti successori, diritti di reversibilità, ecc.), salvo espresse limitazioni previste dalla legge.

Costituzione di unione civile in Italia con cittadino straniero.

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche un certificato rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca l’unione civile o istituto analogo, il nulla osta può essere sostituito da una certificazione di stato libero del Paese di appartenenza, ovvero da una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000.  

Trascrizione di unioni civili o matrimoni dall’estero.

Per i cittadini italiani è possibile richiedere la trascrizione dell’unione civile o del matrimonio contratti all’estero. Essendo tuttavia il matrimonio tra persone dello stesso sesso non ammesso dalla legge italiana, il matrimonio contratto all’estero, valido per la legge dello Stato di celebrazione, sarà trascritto nel registro delle unioni civili e produrrà gli effetti dell’unione civile. All’Ufficiale di Stato Civile dovrà essere consegnata una copia dell’atto, unitamente alla traduzione in lingua italiana ed alla legalizzazione (dove prevista).

Nel caso di cittadini che siano entrambi stranieri, è possibile richiedere la trascrizione dell’unione civile o del matrimonio contratti all’estero ai sensi dell’art. 19 DPR. 396/2000 (Regolamento dello Stato Civile).

 

Scioglimento dell’unione civile.

SCIOGLIMENTO CONSENSUALE. Nell’unione civile non è prevista la SEPARAZIONE legale. Per lo scioglimento dell’unione civile sono previste due fasi; la prima avviene con la manifestazione di volontà di voler sciogliere l’unione civile, congiunta o disgiunta, resa dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

Decorsi tre mesi le parti possono quindi proporre domanda di scioglimento dell’unione (seconda fase) con tre modalità:

a) scioglimento giudiziale con ricorso al Tribunale competente;

b) accordo di negoziazione assistita tramite avvocati, che sarà trascritto dall’Ufficiale dello stato civile nei registri di unione civile (art. 6 legge 162/2014);

c) accordo dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12 legge 162/2014).

Tempi e scadenze

Nei successivi trenta giorni spettano a quest’ultimo gli adempimenti per le verifiche previste, a conclusione delle quali sarà data comunicazione scritta ai due richiedenti che potranno ripresentarsi per formalizzare la costituzione nell’unione civile, entro i 180 giorni successivi.

Costi

I costi, se previsti verranno indicati dal Comune.

Condizioni di servizio

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Ultima modifica: martedì, 02 luglio 2024

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