A chi è rivolto
Tutte quelle coppie che:
- non abbiano figli minori, comuni (cioè nati dalla loro unione);
- non abbiano figli maggiorenni incapaci, comuni (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave, comuni (legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni comuni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione); sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]; non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte (art. 6 legge 162/2014).